logo

CONDOMINIO E DINTORNI – CONFEDILIZIA RISPONDE

Pubblicato il alle

3' min di lettura

logo

 

 

 

 

 

 

 

A.M.P.E. ASSOCIAZIONE MESSINESE DELLA PROPRIETA’ EDILIZIA

PER LA PROVINCIA DI MESSINA

 

La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.

I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite il seguente indirizzo e-mail: confediliziamessina@gmail.com. Tel./Fax: 090.770835 – 370.1318598

 

01Rispondiamo al sig. A.F. Quesito:

Cos’è cambiato con la riforma condominiale in tema di convocazione dell’assemblea?

Parere

L’art. 66 disp. att. del codice civile nella sua nuova formulazione prevede quanto segue:

a) l’avviso di convocazione deve contenere specifica indicazione dell’ordine del giorno;

b) l’avviso deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza di prima convocazione;

c) la comunicazione deve essere effettuata a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata, a mezzo fax o tramite consegna a mano;

d) l’avviso deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione (si noti che la norma non fa menzione, stranamente, del giorno…).

Poiché l’art. 66 è norma definita inderogabile dall’art. 72 disp. att. del codice civile deve ritenersi impossibile ormai la comunicazione dell’avviso in forma diversa da quella prevista dalla norma.

Va pertanto raccomandato il massimo rispetto delle forme anche nei casi nei quali i condòmini, mossi da intento di “risparmio” di spesa, pur comprensibile in periodi di crisi, premano sull’amministratore perché provveda alla convocazione con modalità diverse da quelle previste, quali ad esempio il mero inserimento dell’avviso nelle cassette postali poiché ciò espone il condominio a contenziosi dai quali uscirebbe soccombente.

 

02Rispondiamo alla sig.ra D.V. Quesito:

Con la legge di riforma del condominio cambia qualcosa con riferimento all’obbligatorietà della nomina dell’amministratore?

Parere

Sì. Mentre in precedenza la nomina dell’amministratore era obbligatoria in presenza di più di quattro condomini, oggi, sulla base della legge di riforma del condominio,  la nomina diviene obbligatoria solo quando i condòmini sono più di otto.

 

 

03Rispondiamo al sig. M.S. – Quesito:

Un condomino pretende di dettare per ogni punto all’ordine del giorno dell’assemblea pagine intere a verbale con lunghe argomentazioni per giustificare il suo voto (che in genere è contrario), di fatto innervosendo gli altri condòmini.Si chiede un parere su come debba regolarsi il presidente di turno.

Parere

La nuova normativa contiene la soluzione al problema posto, laddove stabilisce espressamente che il verbale di assemblea deve riportare, oltre alle deliberazioni,  le “brevi dichiarazioni dei condòmini che ne hanno fatto richiesta”(art. 1130 n. 7 c.c.); è necessario, dunque, fare ricorso alla sintesi.

Non vi è, quindi, alcun obbligo di trascrivere a verbale monologhi o romanzi di appendice o sproloqui di vario genere che, anzi, il presidente ha il dovere di interrompere, ai fini del corretto svolgimento dell’assemblea

(314)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

error: Contenuto protetto.