No a vendita bevande alcoliche allo stadio durante la stagione calcistica 2016/2017

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Per motivi di ordine e sicurezza ed a tutela della incolumità pubblica, con ordinanza del sindaco, Renato Accorinti, è stato disposto il divieto di vendita e/o somministrazione, ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo, di bevande o di qualsiasi altro prodotto in lattine e/o in contenitori di vetro (prevedendo in sostituzione l’eventuale vendita e/o somministrazione in contenitori di carta o plastica) nonché la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di ogni genere (anche inferiori al 21% di alcool) all’interno dello stadio comunale “Franco Scoglio”, nel raggio di 300 metri dallo stesso impianto sportivo, nel periodo compreso fra le tre ore antecedenti l’inizio e le due ore seguenti la fine degli incontri di calcio casalinghi dell’ACR Messina, in occasione del Campionato nazionale di Lega Pro Unica 2016/2017.  I titolari ed i gestori delle attività di commercio e artigianali, anche ambulanti, su area pubblica, sono responsabili della corretta applicazione dell’ordinanza sindacale. L’inosservanza delle disposizioni è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

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