CONFEDILIZIA RISPONDE – quesiti del 29 febbraio 2016

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images_Rubriche_Condomini_e_dintorni_logoA.M.P.E. ASSOCIAZIONE MESSINESE DELLA PROPRIETÀ EDILIZIA

PER LA PROVINCIA DI MESSINA

 

La rubrica fornisce risposta solo a quesiti di interesse generale. Non saranno, pertanto, presi in considerazione quesiti relativi a questioni già pendenti innanzi all’Autorità Giudiziaria.

I quesiti vanno inoltrati alla Confedilizia tramite il seguente indirizzo e-mail: confediliziamessina@gmail.com. Tel./Fax: 090.770835 – 370.1318598

 

Rispondiamo al sig. N.C. – Quesito:

In un condominio si è deciso di incaricare una sola ditta per la verifica delle caldaie private. In ragione di ciò, l’amministratore dello stabile domanda come vada ripartita la relativa spesa tra conduttore e proprietario per le unità immobiliari concesse in locazione.

Parere

L’amministratore non ha rapporti con il conduttore, ma solo coi condòmini ai quali deve imputare tutte le spese senza distinzione. La ripartizione tra inquilino e locatore riguarda i loro rapporti interni e non il condominio né l’amministratore.

 

Rispondiamo alla sig.ra S.R. – Quesito:

Due appartamenti situati in un condominio sono stati fusi in uno. L’unità immobiliare che ne è derivata non è servita dall’ascensore. E ciò perché il proprietario degli appartamenti accorpati ha chiuso l’accesso del vano scale dell’immobile con ascensore, utilizzando come unico accesso quello dell’immobile non servito da questo impianto. Ciò posto, si chiede se il condomino in questione sia tenuto ugualmente a pagare le spese dell’ascensore.

 Parere

Nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare risultante dall’accorpamento dei due appartamenti non sia servita dall’ascensore, deve ritenersi che il proprietario debba essere esonerato dalle spese relative alla manutenzione dello stesso.

 

Rispondiamo al sig. W.R. – Quesito:

Si vuol sapere se un condomino abbia diritto di voto o se vi sia un conflitto di interessi, per la nomina di suo figlio ad amministratore dello stabile.

Parere

Si ritiene che il condomino possa votare la nomina del figlio quale amministratore giacché nel caso di specie, almeno sulla scorta di quanto riferito, non pare sussista un (sicuro) contrasto tra le ragioni personali del condomino e l’interesse generale del condominio.

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