ATTENTI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO!! SCADE IL 9 OTTOBRE IL TERMINE PER LA FORMAZIONE

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ATTENTI AMMINISTRATORI  DI CONDOMINIO!! SCADE IL 9 OTTOBRE IL TERMINE PER LA FORMAZIONE.

sta per scadere il termine per ottemperare all’obbligo di formazione periodica annuale, incombente sugli amministratori di condominio.

Il prossimo 9 ottobre si concluderà, infatti, l’anno entro cui gli amministratori sono tenuti ad aggiornarsi secondo l’attuale quadro normativo.

A tal proposito, si ricorda che per svolgere l’incarico di amministratore è necessario frequentare un corso di formazione iniziale, fatta eccezione per coloro che amministrano solo il proprio condominio o che abbiano svolto questa attività per almeno un anno nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di riforma 11 dicembre 2012 n. 220, vale a dire tra il 18 giugno 2010 e il 18 giugno 2013, fatto salvo, comunque, l’obbligo di formazione periodica.

Con il successivo decreto ministeriale 13 agosto 2014 n. 140 è stato precisato che “gli  obblighi  formativi  di  aggiornamento  hanno  una  cadenza annuale” (art. 5, comma 2).

Proprio quest’ultima indicazione ha posto l’interrogativo circa l’effettivo computo dell’annualità e, più precisamente, se essa vada calcolata con l’anno solare oppure con decorrenza dall’entrata in vigore del citato decreto.

La risposta è stata fornita dalla Confedilizia che, con nota divulgata a tutte le sedi territoriali, ha chiarito che “…la periodicità dell’aggiornamento debba decorrere dal 9 ottobre 2014, data di entrata in vigore del provvedimento. E ciò, perché è giusto reputare che il legislatore delegato abbia voluto assicurare una risposta immediata all’obbligo di formazione che, diversamente (e, cioè, andando immotivatamente con l’anno solare), sarebbe scattato dallo scorso primo gennaio, creando una chiara incongruenza tra l’entrata in vigore del provvedimento e la sua effettiva operatività.”.

Quali sono le conseguenze per gli amministratori “fuori legge”?

La delibera di nomina di un amministratore che non abbia adempiuto all’obbligo di formazione periodica è certamente annullabile e può essere impugnata da parte dei condomini assenti, dissenzienti o astenuti, se non addirittura nulla ed, in quest’ultimo caso, impugnabile da tutti i condomini senza limiti di tempo.

Lo prevede espressamente l’art. 1137 del cod. civ. che recita “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento”.

Inoltre, l’amministratore che non osservi l’obbligo di formazione può essere revocato dall’Autorità Giudiziaria, anche su richiesta di un solo condomino, ai sensi dell’art. 1129 del Cod. Civ..

Per questo, Confedilizia, in collaborazione con la casa editrice La Tribuna, offre ai propri associati la possibilità di fruire di corsi di formazione periodica online, al competitivo prezzo di € 40,00 + Iva, senza limiti di tempo e comodamente da casa o dallo studio.

 Agli amministratori che, a poche settimane dal rientro dopo le ferie estive, si trovino sforniti dell’aggiornamento non resta dunque che affrettarsi per mettersi in regola rispetto alle previsioni di legge.

 

Confedilizia Messina – Ufficio Stampa

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